A C C A D E M I A R A F F A E L L O
U R B I N O

Il presente Statuto dell’Accademia Raffaello redatto da apposita Commissione su proposte concretate in seno al Consiglio Direttivo, è stato approvato dall’Assemblea dei Soci nella Tornata del 12 Luglio 2006.

Urbino, 12 Ottobre 2006

Il Presidente Vicario
Alessandro Santini


IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

prot. n. 4102/2006/3B. 67. 1/Area IV

VISTO il Regio Decreto n. 1257, Serie II del 16/2/1873 con il quale è stata eretta
Corpo Morale l’Associazione “Accademia Raffaello” avente sede in Urbino in via Raffaello, 57;

VISTO il D.P.R. in data 20 Luglio 1948 con il quale è stato approvato il testo Statutario della predetta Associazione “Accademia Raffaello”;

VISTA l’istanza in data 19 Luglio 2006 con cui il Presidente Vicario di detta Associazione ha chiesto l’approvazione del nuovo Statuto recante varie modifiche apportate con verbale d’Assemblea dell’ente del 12. 7. 2006;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell’istanza;
tenuto conto che il nuovo testo Statutario proposto rispetta lo scopo e le finalità dell’Associazione e risulta conforme alle disposizioni vigenti in materia;

VISTO il D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno del 30 dicembre 2000, n. M5501/30;



D E C R E T A


Sono approvate le modifiche dello Statuto della Associazione “Accademia Raffaello”, con sede in Urbino, apportate con verbale assembleare del 12. 7. 2006.
Lo Statuto vigente dell’Associazione “Accademia Raffaello”, conseguentemente, risulta essere quello contenuto nel citato verbale dell’Assemblea del 12. 7. 2006 e allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.
Il Dirigente dell’Area IV è incaricato di disporre per l’iscrizione delle predette modifiche nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso questa Prefettura U. T. G. .

Il Prefettof.to Riccio
Pesaro, lì 3 ottobre 2006

Con decreto prefettizio del 30 ottobre 2012 è stata approvata la modifica al 1° comma dell’art. 7 così come deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci in data 31 marzo 2012.
Il Presidente
Giorgio Cerboni Baiardi

D E C R E T A
E’ approvata la modifica allo Statuto dell’Associazione “Accademia Raffaello”, con sede in Urbino, apportata con verbale dell’Assemblea Generale dei Soci del 31 marzo 2012.
Il Dirigente dell’Area IV è incaricato dell’esecuzione del presente provvedimento.
Pesaro, 30 ottobre 2012.
Il Prefetto
(Visconti)

VISTA l’istanza datata 15 maggio 2015 con la quale il Presidente della Accademia Raffaello con sede a Urbino, in via Raffaello n. 57 iscritta al n. 588 del Registro delle persone giuridiche istituito presso questa Prefettura - UTG
chiede l’approvazione delle  modifiche apportate allo Statuto dall’Assemblea Generale dei Soci del 24 aprile 2015, di cui al verbale redatto in pari data, relative agli artt. 2, 4, 6, 7 e 23 dello Statuto.

VISTA la documentazione presentata in allegato alla predetta istanza:
VISTA la nota prot. MBAC – DG – BIC SEG 0012488 del 18.06.2015 con la quale il Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo ha espresso, per quanto di competenza ai sensi dell’art. 3 D.M. 7 maggio 2002, parere favorevole alla richiesta di approvazione delle anzidette modifiche statutarie;

TENUTO CONTO che il nuovo testo statutario proposto appare conforme alle disposizioni vigenti in materia e allo scopo dell’Ente;
VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTO il D.M. 7 maggio 2002;

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno datata 30 dicembre 2000,
n. M5501/30

D E C R E T A

 Sono approvate le modifiche apportate con verbale datato 24 aprile
 2015  dell’Assemblea Generale dei Soci della Accademia Raffaello allo Statuto
 dello stesso Ente.
  Lo Statuto vigente della Accademia Raffaello, conseguentemente, risulta
  essere quello risultante dalle predette modifiche ed allegato al presente
 provvedimento di cui costituisce parte integrante.

  Il Dirigente dell’Area IV è incaricato di disporre per l’iscrizione delle
 predette modifiche nel registro delle persone giuridiche tenuto
 presso questa Prefettura.

Pesaro, 14 agosto 2015
p. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO VICARIO
Copponi


STATUTO DELL’ACCADEMIA “RAFFAELLO”
CON SEDE IN URBINO

COSTITUZIONE E SCOPO DELL’ACCADEMIA

Art. 1.

L’Accademia Raffaello, fondata in Urbino nel 1869 dal conte Pompeo Gherardi, già fregiata del titolo di Regia con Sovrano brevetto del 23 gennaio 1872, ed eretta a Corpo morale con decreto del 16 febbraio 1873, n. 1257, serie II, ha per iscopo di alimentare con opere e studi, in Urbino e fuori, l’alto ideale di arte e di umanità che si irradia dal genio di Raffaello e di tutelare ed accrescere il decoro della città che gli dette i natali.

Art. 2.

I mezzi di cui si serve sono: gli studi, le pubblicazioni, le mostre ed esposizioni, gli incontri, i convegni, le conferenze, i concorsi a premio, gli incontri musicali, i corsi di apprendimento delle arti, la Biblioteca, il Museo, la Casa di Raffaello ove l’Accademia ha eletto la sua sede ufficiale.

Art. 3.

Sono organi dell’Accademia : l’Assemblea dei Soci, il Presidente dell’Accademia, il Vice Presidente dell’Accademia, il Consiglio Direttivo, il Segretario e il Collegio dei Revisori dei Conti. Sono espressioni dell’Accademia: la Commissione Storico-Letteraria-Scientifica, la Commissione Artistica, il Gruppo “Giovani Amici dell’Accademia”.

Art. 4.

Alle spese occorrenti, l’Accademia provvede con rendite proprie, con il contributo volontario dei Soci, con contributi di Enti pubblici, con donazioni e con lasciti di privati e da elargizioni di qualunque genere, nonché tutti i beni e i diritti nascenti dalla propria attività e produzione, dai rapporti contrattuali e da altre fonti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,  i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali marginali connesse agli scopi istituzionali ed i proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi. I versamenti, a qualunque titolo effettuati dai Soci, anche deceduti, receduti o esclusi, non saranno rimborsati né rivalutati; sono inoltre da considerare assolutamente intrasmissibili. È fatto obbligo l’impiego dei fondi suddetti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse; è comunque fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Accademia Raffaello, salvo diversa destinazione o distribuzione imposte per Legge.


DEI SOCI

Art. 5.

I Soci dell’Accademia si distinguono in :

a) Soci Ordinari;
b) Soci Onorari;
c) Soci Benemeriti, tra cui persone fisiche e Istituzioni.

Possono essere nominati Soci Ordinari i cultori d’arte, di storia, di letteratura, di scienze e di musica; gli scrittori, gli artisti e, in genere, le persone di riconosciuto prestigio e cultura.
Possono essere nominati Soci Onorari coloro che abbiano contribuito con opere insigni, nel campo dell’arte e della cultura, a onorare Raffaello e Urbino.
Possono essere nominati Soci Benemeriti coloro che abbiano contribuito alle attività dell’Accademia con elargizioni, contributi, istituzioni di borse di studio, donazioni.
I Soci Onorari ed i Soci Benemeriti sono esonerati dal pagamento della quota sociale annua.
A tutti i Soci è attribuita la qualifica di “Accademico” e viene loro rilasciato un diploma firmato dal Presidente e dal Segretario, distinto con il numero di iscrizione all’Albo della Accademia.
Al diploma potrà essere unita la medaglia accademica, portante da un lato l’effigie di Raffaello e dall’altro il motto “onoriamo le arti”.
Il titolo di “Accademico” si acquista per deliberazione dell’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo o dei singoli Accademici previa deliberazione del Consiglio.
La qualità di “Accademico” si perde per dimissioni, per recesso volontario, per interdizione, per esclusione deliberata dall’Assemblea, per omesso pagamento della quota sociale annuale.

DELLA ASSEMBLEA

Art. 6.

L’Assemblea degli Accademici è convocata dal Presidente almeno due volte all’anno, con preavviso di dieci giorni.
L’Assemblea nomina il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, i nuovi Soci e il Collegio dei Sindaci Revisori.
Approva annualmente il bilancio di previsione e il conto consuntivo.
Approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento di funzionamento dell’Accademia.
Delibera su ogni argomento sul quale sia legittimamente chiamata ad esprimersi.
Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati anche non intervenuti o dissenzienti.

Art. 7.

La convocazione dell’Assemblea è disposta con avviso spedito per posta o inviato per posta elettronica (e-mail), o consegnato con “raccomandata a mano”, contenente il provvedimento stesso, con l’ordine del giorno, e mediante affissione del provvedimento stesso, con l’ordine del giorno, nella sede dell’Accademia.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento della metà più uno dei Soci Ordinari ed in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numero di Soci Ordinari.
Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio.
Non è consentito ad un Socio di essere portatore di più di una delega. Le votazioni avvengono con voto segreto e le deliberazioni sono approvate quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti e rappresentati.
Nelle deliberazioni che hanno per oggetto l’approvazione dei bilanci ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 8.

Il Presidente dell’Accademia è eletto tra i Soci Ordinari Residenti e domiciliati in Urbino.
Il Consiglio Direttivo è costituito da sei membri, la maggioranza dei quali deve essere eletta tra i Soci Residenti e domiciliati in Urbino.
La elezione avviene con voto segreto ma, previo consenso unanime dell’Assemblea, le nomine possono essere effettuate per acclamazione.
Il Consiglio Direttivo uscente può proporre, anche in sede di votazione, propri candidati per l’incarico di Presidente e di Consiglieri.
Analoga proposta può essere formulata dai Soci, con documento sottoscritto da cinque Accademici, depositato in Cancelleria almeno cinque giorni prima della Assemblea.
La proposta deve essere immediatamente affissa nella sede dell’Accademia e comunicata dal Presidente in apertura di Assemblea.
La nomina del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo è comunicata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali in Roma e alla Prefettura di Pesaro e Urbino.

Art. 9.

Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
In caso di temporaneo impedimento del Presidente all’esercizio delle sue funzioni, è provvisoriamente sostituito dal Vice Presidente. In caso di dimissioni o di altra causa di cessazione dall’incarico, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente fino alla nuova nomina.
Il Vice Presidente deve provvedere alla convocazione della Assemblea per la nomina del Presidente entro novanta giorni.
In caso di dimissioni o cessazione dall’incarico dell’intero Consiglio Direttivo, il Presidente convoca entro sessanta giorni la Assemblea per procedere alle nuove nomine.
Il singolo Consigliere dimissionario o cessato dall’incarico è sostituito dal Socio che lo segue nella graduatoria di nomina.
Sussiste incompatibilità del Presidente, del Vice Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo alle deliberazioni e all’adozione di provvedimenti riguardanti parenti entro il terzo grado ed affini in linea retta e collaterale nel medesimo grado.
La violazione delle regole sulla incompatibilità comporta decadenza dall’incarico.

Art. 10.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Accademia.
Convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo.
Nomina tra i componenti del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente, il Presidente della Commissione Storico-Letteraria-Scientifica, il Presidente della Commissione Artistica.
Nel caso in cui il Presidente ed il Vice Presidente dell’Accademia siano impediti allo svolgimento delle loro funzioni, il più anziano dei Consiglieri assume le funzioni di Vice Presidente dell’Accademia.
La anzianità è determinata dalla data di ammissione all’Accademia.
Il Presidente nomina, tra i Soci il Segretario con funzioni anche di Economo, ed il Bibliotecario.
Sottopone al Consiglio Direttivo le proposte delle due Commissioni di cui all’Art. 13.
Vigila sul buon andamento generale dell’Accademia, cura l’osservanza dello Statuto e il conseguimento delle finalità Istituzionali.
Il Presidente è coadiuvato nella sua attività dal Vice Presidente e dal Consiglio Direttivo.

Art. 11.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente dell’Accademia e dai cinque Consiglieri eletti dall’Assemblea.
Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Accademia, esclusi quelli riservati all’Assemblea per Legge o per Statuto.
Esamina, promuove e delibera le iniziative culturali, delibera i bilanci, vigila sulla corretta applicazione del Regolamento, determina la quota sociale annuale, organizza e regolamenta la costituzione del Gruppo “Giovani Amici dell’Accademia”, scegliendone i componenti tra i giovani che si sono particolarmente distinti nel campo delle Arti, delle Lettere e delle Scienze.
Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con compiti di verbalizzazione e con diritto di voto consultivo.
Cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo coordinando l’attività dell’Accademia, sotto la sorveglianza e secondo le direttive impartite dal Presidente.

Art. 12.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per propria iniziativa o su richiesta di almeno tre Consiglieri.
Le riunioni del Consiglio sono valide quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri, escluso il Segretario.
E’ consentita la partecipazione alle riunioni in collegamento televideo o teleconferenza.
Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri presenti.
In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
L’assenza ingiustificata del Consigliere per due sedute consecutive è causa di decadenza dall’incarico.
Il Consigliere decaduto viene sostituito dal Socio che lo segue nella graduatoria di nomina.

DELLE COMMISSIONI

Art. 13.

L’Accademia è dotata di due Commissioni :

La Commissione Storico-Letteraria-Scientifica e la Commissione Artistica, con funzioni specifiche di proporre al Consiglio Direttivo le iniziative culturali ed artistiche che l’Accademia può adottare. Ogni Commissione è composta dal Presidente e da due membri, nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente della Commissione medesima.
Ogni Commissione viene convocata dal Presidente almeno quattro volte all’anno per provvedere ai suoi compiti di Istituto.
Il Presidente della Commissione sottopone al Consiglio Direttivo le deliberazioni della Commissione per le eventuali iniziative dell’Accademia.
L’assenza ingiustificata di un membro della Commissione per due sedute consecutive ne determina la decadenza dall’incarico.
Il Segretario dell’Accademia partecipa alle riunioni delle Commissioni senza diritto di voto.


DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Art. 14.

Il Collegio dei Revisori è composto da cinque Revisori dei Conti di cui tre effettivi e due supplenti. Nomina fra gli effettivi il Presidente che deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Giustizia.
I Revisori controllano la gestione amministrativa dell’Accademia e accertano la regolare tenuta della contabilità.
Espongono il rapporto annuale all’Assemblea chiamata ad approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo della gestione.


ADEMPIMENTI VARI

Art. 15.

Il Consiglio Direttivo provvede alla pubblicazione del Periodico dell’Accademia con facoltà di delegarne la redazione ad un Comitato.

Art. 16.

Nella misura dei fondi disponibili il Consiglio Direttivo può bandire concorsi a premio e istituire borse di studio da destinare a giovani avviati a studi artistici, letterari, storici e scientifici, e concorrere alla organizzazione di eventi artistici culturali in collaborazione con altri Enti ed Istituzioni.

Art. 17.

I libri, le pubblicazioni periodiche, i giornali acquistati, posseduti o comunque ricevuti dall’Accademia, saranno conservati nella Biblioteca e nella Emeroteca, schedati e catalogati.
Le opere d’arte, acquistate o ricevute in dono, saranno custodite nel Museo e inventariate a cura del Segretario-Economo.


Art. 18.

Non oltre il mese di gennaio di ogni anno il Presidente trasmetterà al Ministero per i Beni e le Attività Culturali una relazione sul programma svolto nel precedente anno.

Art. 19.

Ogni anno l’Accademia si riunisce in Assemblea straordinaria, aperta al pubblico, per celebrare il giorno della nascita di Raffaello : 28 marzo 1483.
Nell’occasione il Presidente terrà una relazione sulle attività svolte dall’Accademia.

Art. 20.

Le modificazioni al presente Statuto dovranno essere deliberate e approvate dall’Assemblea con le maggioranze previste dall’Art. 7.

Art. 21.

Le controversie che dovessero insorgere tra Soci e Organi dell’Accademia, dovranno essere sottoposte e decise da un Collegio arbitrale composto da membri nominati : uno dal Consiglio Direttivo con funzioni di Presidente e uno per ciascuno dai contendenti.
L’arbitrato verrà svolto in Urbino presso la sede dell’Accademia, avrà natura di arbitrato non rituale ed il lodo sarà immediatamente esecutivo.

Art. 22.

La nomina del Segretario e del Bibliotecario, l’assunzione del personale addetto al funzionamento dell’Accademia ed il loro rapporto con l’Accademia, la gestione finanziaria dell’Accademia, il bilancio e il patrimonio sono materie che il presente Statuto rinvia al Regolamento deliberato e approvato dal Consiglio Direttivo.

DURATA E CESSAZIONE

Art. 23.

La durata dell’Accademia è a tempo indeterminato.
Lo scioglimento deve essere deliberato con la maggioranza dei due terzi dei voti spettanti in Assemblea. In tal caso l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e fissa i tempi della liquidazione.
In caso di scioglimento, per qualunque causa,  è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Accademia ad altra Associazione con finalità analoghe, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 24.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto troveranno applicazione le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi Speciali in materia di Associazioni.

Art. 25.

Il presente Statuto verrà sottoposto a deliberazione dell’Assemblea e inviato da parte del Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione, alla Prefettura di Pesaro e Urbino, con le modalità e nei termini previsti dagli Artt. 1 e 2 del D.P.R. 10 Febbraio 2000 n. 361.

     
   
 

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